Ex sindaci di Giarre, Bonaccorsi e D'Anna, assolti dalla Corte dei conti per la nomina del consulente finanziario Oliva -
Catania
18°

Ex sindaci di Giarre, Bonaccorsi e D’Anna, assolti dalla Corte dei conti per la nomina del consulente finanziario Oliva

Ex sindaci di Giarre, Bonaccorsi e D’Anna, assolti dalla Corte dei conti per la nomina del consulente finanziario Oliva

I giudici d’appello della Corte dei conti, presieduti da Giuseppe Aloisio, hanno assolto gli ex sindaci di Giarre dal risarcire il Comune per le spese sostenute per l’incarico di esperto e le proroghe del consulente Gaetano Oliva. I due amministratori, Roberto Bonaccorsi e Angelo D’Anna, erano stati citati in giudizio per 18 mila euro nei confronti del primo e 38 mila euro per il secondo.

Come i giudici di primo grado, anche quelli d’appello hanno ritenuto che il conferimento dell’incarico all’esperto esterno era giustificato dalla critica situazione economica e finanziaria del Comune di Giarre e dalla conseguente necessità di predisporre il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Prfp).

Secondo i giudici i due amministratori locali hanno esercitato legittimamente la facoltà discrezionale prevista dalle legge regionale, rispettando, in astratto ed in concreto, i presupposti legali richiesti dalla vigente normativa.

“L’esperto nominato dal sindaco, svolgendo occasionalmente funzioni gestionali – si legge nella sentenza – ha consentito all’amministrazione comunale di risparmiare una somma di gran lunga superiore a quella che, secondo l’impostazione dell’attore pubblico, costituisce danno erariale”.

A questo primo quadro generale la sentenza poi entra nello specifico e cita in particolare lo stesso articolo 14, al primo comma, che afferma testualmente: “L’oggetto e la finalità dell’incarico (…) possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l’ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità”.

In conclusione, “l’operato dei sindaci, benché non pienamente conforme al dettato normativo in materia di esperti nominati dal vertice dell’ente locale – aggiungono i giudici – non risulta caratterizzato dall’elemento psicologico della colpa grave e, sulla base di una valutazione concreta, che tenga conto dei benefici ricevuti, non ha cagionato un danno al Comune di Giarre”.

Potrebbero interessarti anche