Giornalismo, sindaci e querele: Enzo Bianco perde contro “Ienesicule” -
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Giornalismo, sindaci e querele: Enzo Bianco perde contro “Ienesicule”

Giornalismo, sindaci e querele: Enzo Bianco perde contro “Ienesicule”

Ordinanza del giudice Marina Rizza su un caso che fa riflettere

Perde in Tribunale il sindaco di Catania Enzo Bianco. Il primo cittadino aveva querelato i giornalisti Marco Benanti e Ignazio De Luca di “Ienesicule”. Il Gup del Tribunale di Catania Marina Rizza ha disposto l’archiviazione del procedimento penale per un articolo, ritenuto diffamatorio (“Cronache catanesi: White’s band e la litania del ‘metodo mafioso’. E a Za Rosa fece lo spot elettorale per Bianco! Ma il voto della suocera di un carcagnusu va bene lo stesso?”) e un video (“Azzarosa piBianco: Za Rosa vota 100 volte Bianco”), risalenti al 15 ottobre 2014.

“… Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p., avendo gli imputati esercitato il diritto di cronaca proprio dell’attività professionale da entrambi svolta, sicchè non resta che disporre l’archiviazione del presente procedimento per infondatezza della notizia di reato, essendo in tale prospettiva superflue le investigazioni suppletive indicate nell’atto di opposizione…”.

Questo è uno dei passaggi fondamentali dell’ordinanza.
Tutto era nato in occasione della protesta dei commercianti per il cosiddetto “lungomare liberato”. Una giornata quella del 12 ottobre 2014 nel corso della quale era stato anche picchiato un ciclista presumibilmente su mandato di uno dei gestori dei camion di panini della zona, contrari al provvedimento di chiusura: il sindaco di Catania aveva rilasciato dichiarazioni in merito, riconducendo l’episodio all’utilizzo di metodi mafiosi da parte degli aggressori.
Il giornalista Ignazio De Luca aveva richiamato stralci dell’intervista da lui realizzata alla famosa “Za Rosa”, una figura assai nota nel mondo della ristorazione catanese, “…peraltro legata – ricorda il Gup Rizza nella sua ordinanza – da rapporti di parentela con un esponente di una nota famiglia mafiosa catanese, la quale affermava di avere votato, alle elezioni comunali, per il sindaco medesimo”.

Il sindaco di Catania aveva sporto querela, sentendosi diffamato dal servizio di “Ienesicule” e chiedendo altresì il sequestro e comunque eseguita la cancellazione e/o l’oscuramento del video e dell’articolo dal sito ienesicule e da ogni altro sito in cui questi dovessero risultare presenti! Proprio così: l’oscuramento del video e dell’articolo!
La Procura della Repubblica, con il Pm Fabio Regolo, il 18 dicembre 2014, aveva chiesto l’archiviazione del procedimento. Il Pubblico Ministero non aveva ravvisato alcuna diffamazione, ma corretto esercizio del diritto di critica.
Il sindaco Bianco, con il suo avvocato, il prof. Giovanni Grasso, si è opposto all’archiviazione. Così, l’8 aprile scorso, si è tenuta l’udienza davanti al Gup del Tribunale di Catania Marina Rizza. Ignazio De Luca è stato difeso dall’avv. Valentina Costanzo, Marco Benanti dagli avvocati Davide Tutino e Fabio Cantarella. E il Gup, il 2 dicembre scorso, ha sciolto la riserva, con l’ordinanza di archiviazione.

Questi alcuni passaggi essenziali. “…E’ necessario, prima di procedere all’esame del caso di specie, premettere qualche breve cenno sul cd. “giornalismo d’inchiesta”, categoria nel cui ambito deve innegabilmente insciversi il quotidiano telematico “Iene Sicule”…”.
Il giudice cita poi ampia giurisprudenza in merito, dalla Corte di Cassazione alla Corte di Strasburgo. Ecco altri passaggi: “… da quanto precede si desume dunque come, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale costituzionalmente orientato sopra lineato, il giornalismo d’inchiesta, quale species distinta ed ontologicamente diversa dal giornalismo di informazione in tutte le sue articolazioni e tipologie, debba beneficiare di una disciplina meno rigorosa, per quel che riguarda le limitazioni connesse alla sua libera esplicazione in relazione agli interessi con essa confliggenti, venendo altrimenti necessariamente “snaturato” e privato delle sue connotazioni essenziali che lo differenziano appunto dalla mera cronaca.
Tutto ciò premesso, e tornando alla fattispecie che ci occupa, è innegabile che il fatto descritto nell’articolo sia veritiero, essendosi il giornalista limitato a riportare il contenuto di un’intervista rilasciatagli dalla cd. “za Rosa”, titolare di una rivendita di panini, nel corso della quale essa stessa ha espresso la sua preferenza, rispetto ad eventuali altri candidati, per il sindaco Bianco, ed essendo parimenti veritiera l’informazione concernente i rapporti di parentela tra la predetta ‘Za Rosa’ ed un soggetto indagato in relazione al reato previsto dall’art. 416 bis c.p (destinatario per tale ragione di ordinanza cautelare).
Né può sostenersi che il fatto appena descritto sia privo di profili di pubblico interesse, presentando all’opposto rilievo per la collettività dei cittadini l’informazione concernente il bacino elettorale di cui dispone l’uno piuttosto che l’altro esponente politico, specie in un contesto territoriale e socio-culturale tristemente caratterizzato da fenomeni di corruzione o comunque di condizionamento elettorale.
Peraltro, l’articolo si limita a riportare la manifestazione di preferenza elettorale espressa dalla “za Rosa”, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla strumentalità o meno di tale affermazione e, conseguentemente, sull’effettivo mantenimento di tale proposito nel segreto delle urne, valutazione che il lettore è libero di compiere, non avendo il giornalista espresso alcuna opinione in proposito…”. La riflessione, a questo punto, la lasciamo a voi…

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