Dissesto al Comune di Santa Venerina: il Tar stabilisce che l’anticipazione di liquidità non utilizzata dall’OSL non deve essere restituita al Ministero -
Catania
16°

Dissesto al Comune di Santa Venerina: il Tar stabilisce che l’anticipazione di liquidità non utilizzata dall’OSL non deve essere restituita al Ministero

Dissesto al Comune di Santa Venerina: il Tar stabilisce che l’anticipazione di liquidità non utilizzata dall’OSL non deve essere restituita al Ministero

Il Tar Catania  –  nelle persone dei magistrati Pancrazio Maria Savasta (presidente), Maria Stella Boscarino (consigliere) e Giuseppina Alessandra Sidoti (primo referendario) – dà ragione al Comune di Santa Venerina, accogliendo definitivamente – dopo la concessione della sospensione cautelare –  il ricorso proposto contro il  decreto del Ministero dell’Interno che approvava il piano di estinzione dei debiti.

L’importante vittoria giurisprudenziale è stata illustrata, nel corso di una conferenza stampa, svoltasi questa mattina nella Sala Consiliare “Maria Grazia Cutuli”, dal sindaco Salvatore Greco, alla presenza dell’ex assessore alle Finanze Alfina Marino (oggi consigliere comunale di maggioranza), del segretario generale Nerina Scandura e del responsabile del Settore Finanziario e Tributi Giuseppe Sapienza.

La sentenza dei giudici amministrativi stabilisce, infatti, che l’anticipazione di circa 4 milioni e 600 mila euro, sottratte le somme utilizzate per il pagamento al 60% dei debiti transatti con la procedura semplificata, non deve essere restituita al Ministero.

Tale decisione giurisprudenziale, destinata a fare storia, sovverte l’orientamento consolidato finora seguito da tutti gli Organi Straordinari di Liquidazione (O.S.L.) operanti nel territorio nazionale che, una volta conclusa la procedura semplificata, hanno sempre restituito ai Comuni, e, per mezzo di essi, al Ministero, le somme ricevute a titolo di  anticipazione di liquidità e non utilizzate nella procedura semplificata per il pagamento dei debiti in misura transattiva al 60%.

La linea proposta dai commissari liquidatori avrebbe costretto il  Comune di Santa Venerina a dichiarare un nuovo dissesto finanziario in quanto le somme una volta restituite al Comune, e per mezzo di esso al Ministero,  non avrebbero potuto essere utilizzate per chiudere la procedura del dissesto finanziario. Ciò, nel caso di specie del Comune di Santa Venerina, avrebbe significato che la maggior parte dei debiti dal punto di vista qualitativo, soprattutto quello con la società di potabilizzazione delle acque di maggiore importo,  sarebbe rimasta pendente.

L’amministrazione comunale, difesa dall’avvocato Andrea Scuderi, era stata costretta a contestare la legittimità della restituzione delle somme dell’anticipazione di liquidazione, ritenendo che l’Organo Straordinario di Liquidazione  dovesse proseguire nell’attività di liquidazione dei creditori che non avevano accettato il pagamento in via transattiva, nella misura del 60%, in considerazione del fatto che la liquidità residuata dopo il pagamento dei debiti transatti era di entità sufficiente a consentire la chiusura definitiva del dissesto finanziario.

La sentenza dei giudici amministrativi non ha dubbi nell’affermare: “Diversamente da quanto possibile ritenere da una prima lettura delle norme del TUEL (Testo Unico Enti Locali), la procedura dell’anticipazione di liquidità non si rivolge esclusivamente ai debiti transatti, ma alla loro totalità”.

La sentenza dice a chiare lettere: “L’anticipazione di liquidità in favore dei Comuni che abbiano deliberato il dissesto costituisce un incremento della massa attiva da impiegare per il pagamento di tutti i debiti ricadenti nell’ambito della procedura semplificata, senza alcuna preclusione nei confronti di quei creditori che non abbiano aderito all’offerta transattiva”.

 Infine, la sentenza fornisce la chiave di lettura con cui deve essere inteso il concetto affermato nell’art. 256, comma 9, del TUEL, destinato a delineare un’inversione di tendenza rispetto a quanto è finora accaduto in tutta Italia, nella parte in cui afferma: “Con tale disposizione, il legislatore ha evidentemente inteso riferirsi al pagamento nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta transattiva. Deve concludersi che la restituzione all’ente locale dissestato delle quote di risorse finanziarie esuberanti rispetto alle necessità di liquidazione deve e può aver luogo solo dopo il pagamento dei debiti, omnicomprensivi, cioè anche  di quelli nei confronti dei creditori non transatti”.

«E’ una vittoria grandissima per il nostro Comune – afferma soddisfatto il sindaco Salvatore Greco – Abbiamo fatto bene a contestare la posizione dei commissari e dei dirigenti del Dipartimento Nazionale della Finanza Locale andando in giudizio, forti delle convinzioni maturate nell’ambito di un lungo lavoro di approfondimento in cui mi sono giovato della collaborazione dell’allora assessore alle Finanze Alfina Marino, del segretario generale Nerina Scandura e del Responsabile del Settore Finanziario Giuseppe Sapienza».

Il primo cittadino Greco prosegue dicendo: «Decine e decine di Comuni italiani ci sono grati perché siamo riusciti a sovvertire un orientamento che danneggiava pesantemente anche loro. Con questa sentenza crollano i dubbi insinuati dalle vecchie opposizioni in consiglio ed in campagna elettorale: nessuna somma da restituire al Ministero e piena legittimità nell’avere impiegato le risorse anticipate  dallo Stato per il pagamento degli ingenti debiti ereditati».

 

Potrebbero interessarti anche