Dissesto a Giarre, Revisori trasmettono a Consiglio e Amministrazione vademecum -
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Dissesto a Giarre, Revisori trasmettono a Consiglio e Amministrazione vademecum

Dissesto a Giarre, Revisori trasmettono a Consiglio e Amministrazione vademecum

Nell’ambito della gestione amministrativo contabile successiva alla deliberazione del dissesto amministrazione e consiglio comunale hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente alla normativa prevista nel Testi Unico degli Enti locali. Il Collegio dei revisori dei conti ha recapitato all’amministrazione e al consiglio comunale, via pec, un rigido vademecum che fa ben comprendere come gli spazi di manovra siano molto limitato e che il ruolo della terna commissariale che dovrebbe insediarsi verosimilmente dopo l’estate è centrale. La dichiarazione di dissesto ha in primis effetti sulla disciplina da applicare alla gestione durante il periodo intercorrente tra tale dichiarazione e l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Dalla data della dichiarazione del dissesto, l’11 luglio scorso, e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario do liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento della massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto, non vincolano l’ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge. Relativamente ai debiti insoluti, i revisori nel vademecum recapitato ad amministrazione e consiglio ricordano che dalla data di deliberazione di dissesto e, sino all’approvazione del rendiconto, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. Un altro punto centrale della nota dei revisori, riguarda i mutui. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e, sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato l0’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato co riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.

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