Fatturazione elettronica, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate -
Catania
17°

Fatturazione elettronica, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica. La rivoluzione per i possessori di partita iva è alle porta ma i dubbi e le domande sono ancora molti e l’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza con una nota diffusa proprio in questi giorni.

Una Circolare per rispondere ai dubbi

Luglio si apre con una circolare della Agenzia delle Entrate che vuole fare chiarezza sui dubbi avanzati dalle associazioni di categoria e dai contribuenti in merito alla rivoluzione che, dal prossimo anno, riguarderà la fatturazione, con il documento che si fa elettronico. Dal 1° gennaio 2019, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica, a cui Fatture in Cloud dedica un interessante approfondimento, ma le perplessità di professionisti e aziende sono ancora tante.

Quando serve la fatturazione elettronica

La Circolare fa chiarezza anche su tempi e modalità di ricorso alla fatturazione elettronica. Il ricorso a questo strumento, nl dettaglio, si rende necessario per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato italiano. L’Agenzia delle Entrate, infatti, specifica che, in ambito comunitario, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico. La condizione deve essere legata al fatto che ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano. L’obbligo non sussiste per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia, in questo caso, però, questi soggetti potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Cosa cambia per la registrazione e la conservazione cartacea?

Tra i temi sui quali si è espressa l’Agenzia delle Entrate anche la registrazione e la conservazione delle fatture cartacee. Su questo fronte, specifica la Circolare, non cambia nulla. L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica, infatti, non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Inoltre, vista la natura del documento elettronico, di per sé non modificabile, inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura potranno essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

E in caso di scarto?

Per le fatture che vengono scartate dallo SdI sarà possibile procedere con un nuovo inoltro nel corso dei 5 giorni successivi alla notifica dello scarto stesso. In questo caso, va inviata di nuovo, attraverso lo SdI, la fattura elettronica con la data e il numero del documento originario, o con un nuovo numero e data ma collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. È fondamentale, in ogni caso, garantire la corretta liquidazione dell’imposta.

Il tema degli Appalti

Molti quesiti giunti alla Agenzia delle Entrate sono relativi al delicato tema degli appalti. La Circolare, su questo, specifica che è obbligatorio emettere fattura attraverso SdI, il Sistema di Interscambio, soltanto per i soggetti che si trovano a operare nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono, quindi, esclusi dai nuovi obblighi tutti quei contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. Inoltre, l’obbligo di fatturazione elettronica, secondo quanto specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Il documento si esprime anche sul tema dei consorzi. In questo caso, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio/consorziate.

Potrebbero interessarti anche