Gara Catania-Catanzaro, altri “daspo” per i tifosi catanesi -
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Gara Catania-Catanzaro, altri “daspo” per i tifosi catanesi

Gara Catania-Catanzaro, altri “daspo” per i tifosi catanesi

Personale della D.I.G.O.S., nel prosieguo dell’attività d’indagine volta alla individuazione di ulteriori soggetti resisi responsabili del lancio di sassi contro il convoglio dei tifosi catanzaresi che lo scorso 11 ottobre giungevano presso il settore ospiti dello stadio “A Massimino” di Catania e contro le forze dell’ordine ivi schierate allo scopo di impedire ogni contatto fra le opposte tifoserie, ha identificato e denunciato in stato di libertà, per i reati di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale pluriaggravate, in concorso, un altro ultras catanese tale C.G. di anni 31.

In particolare, il C.G. dall’esame minuzioso delle video riprese estrapolate dal personale del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica di Catania è stato individuato mentre, travisato e posizionato in prima linea guidava il gruppo di facinorosi del Catania, fronteggiava gli operatori di Polizia appositamente schierati per impedire disordini. Nello specifico, la registrazione evidenzia che C.G. raccoglie per terra una pietra e la scaglia all’indirizzo degli agenti di Polizia.

Pertanto, il Questore di Catania dott. Marcello Cardona ha adottato nei confronti del C.G. il provvedimento di D.A.SPO. con obbligo di comparizione della durata di anni 5.

Nel provvedimento, predisposto dalla Divisione Polizia Anticrimine, si fa divieto, tra gli altri, di assistere alle manifestazioni sportive, nonché il giorno precedente e seguente dell’evento sportivo, è inibito allo stesso la presenza senza un giustificato e documentato motivo presso tutti i luoghi (stazioni ferroviarie, aerostazioni, vie limitrofe allo stadio, aree di accesso e di parcheggio) interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni di cui sopra.

Si ricorda che per il medesimo incontro calcistico erano stati emessi altri tre D.A.SPO. tra cui uno con divieto elevato a 8 anni poiché il soggetto era stato già sottoposto in precedenza ad analogo provvedimento.

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