Barriere architettoniche e steccati di altra natura -
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Barriere architettoniche e steccati di altra natura

Barriere architettoniche e steccati di altra natura

Nel corso della seduta consiliare a Giarre del 30 gennaio scorso è stato approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per “L’avvio delle azioni amministrative in materia di eliminazione barriere architettoniche”.

Di seguito pubblichiamo, una riflessione scaturente dalla circostanza da parte di chi, per motivi personali e professionali, ben conosce la tematica disabilità.

Barriere

L’abbattimento delle barriere architettoniche fu sancito quale obbligo di legge nel 1986 in quello che fu designato il decennio “disabilità” in ragione delle importanti normative che furono emanate intorno alla questione. Nel medesimo decennio venne promulgata la legge 104: il primo, storico atto di sistematizzazione dei diritti riconosciuti alle persone con disabilità che per secoli avevano soggiaciuto all’idea di una presunta inferiorità che la loro difformità somatica sanciva.

Se il riferimento alla formalizzazione degli atti con i quali si intese proclamare pari dignità delle persone con disabilità costituì il fiore all’occhiello di un Paese che si distinse per essere stato all’avanguardia sul fronte normativo, ad esso non seguirono, tuttavia, né l’applicazione sostanziale delle disposizioni né la reale comprensione della portata culturale innovativa che esse recavano. La tematica fu prevalentemente oggetto di discipline e di dibattito accademici e materia di aggiornamento rivolto ai professionisti dell’aiuto.

Ciò andò a costituire un tratto peculiare che caratterizzò l’ambivalenza italiana.

L’inadempienza rispetto all’obbligo di abbattimento delle barriere riflette una fra le molteplici noncuranze che ledono la libertà delle persone con disabilità, nel caso specifico di coloro che presentano compromissioni sul piano motorio, e riflette un sistema di pensiero che si attesta sul solco di una secolare modalità di trattare la disabilità: la sua rimozione dalla vita sociale. È lecito pensarlo le frequenti volte in cui una vettura priva dell’apposito contrassegno occupa il posto riservato alle persone con disabilità, a prescindere dal lasso di tempo in cui vi faccia sosta; è lecito pensarlo in virtù dei numerosi edifici, locali ed attività privi dei requisiti architettonici per accogliere ed ospitare persone con difficoltà motorie e/o con dispositivi mobili; è lecito pensarlo quando a ridosso delle agevolazioni per l’accesso (scivole, ad es.) vengono posteggiate vetture che, in tal maniera, impediscono il transito.

Ma le ambivalenze che l’importante produzione normativa ha posto in essere da quel decennio ad oggi, tutte riguardanti il divario sorto tra piano legislativo e piano della condotta di coloro che dovrebbero rispettare le prescrizioni per non ledere le libertà altrui (perché, di fatto, è questo che avviene), spingono a far luce sulle ragioni per cui, nonostante la retorica sviluppatasi intorno alla disabilità, l’appello ai principi di pari opportunità e libertà che lo Stato presidiava, restarono, e restano ancora, sostanzialmente disattesi.

Le ragioni di quanto sopra sono probabilmente da rintracciare nell’incapacità di vedere la disabilità come diversità dell’essere umano, quindi parte integrante delle sue forme e caratteristiche, non come mero dato clinico di lesione; e dalla mancanza di consapevolezza circa la natura delle categorie con le quali si è soliti valutare la persona con disabilità.

Il fatto che quest’ultima rimandi nell’immediato ad un comune sentire non legittima, per conseguenza, la veridicità del giudizio che ne discende; allo stesso modo, il fatto che possa indurre pietismi o commiserazione celata da bonaria indulgenza non stabilisce un’ontologia inferiore di chi presenta una condizione di disabilità.

Sarebbe, piuttosto, utile essere in grado di svelare il carattere parziale e culturale su cui si fondano le categorie di pensiero riguardanti la questione. Basti solo pensare a ciò che il corpo disabile sia in grado di scatenare in termini di perturbante o quanto la sua presenza minacci il “naturale” ordine delle cose.

Sarebbe lecito porsi criticamente rispetto ai giudizi che semplicemente si ereditano ma, di fatto, non costituiscono verità inconfutabili né tantomeno assunti scientificamente invalidabili. Ciò nonostante la scienza presuma di conoscere l’esatto destino di quanti presentano determinate configurazioni genotipiche e/o fenotipiche.

Orientare la cognizione attraverso un’azione educativa condivisa consentirebbe di acquisire che l’immediato ricorso mentale ad un normotipo, cui ancorare il confronto con la persona con disabilità, non è sorretto dalla validità oggettiva di quel referente, ma da quanto il retaggio storico e culturale addensatosi intorno alla disabilità veicoli il pensiero in maniera automatica e inconsapevole e prescinda da colei/lui che ci si trovi di fronte.

Prendere atto del fatto che alcune categorie, come quelle mediche, vengano considerate superiori e pertanto legittimate a stabilire chi risieda nella norma e chi invece no, sospinge a considerare quanto siano le persone nella loro pienezza umana e volitiva, piuttosto che le loro diagnosi cliniche, a dispiegarsi e compiutamente realizzare concrete esistenze. Ma la parabola delle persone con disabilità è ancora, evidentemente, in divenire.

Alessandra Strano

Consigliere e Referente Regionale Associazione Vi.P.S. E.T.S.

Resp. Area Formazione UILDM (sez. Mussomeli)

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