Ha vinto anche in appello l’ing. Pina Leonardi contro il Comune di Giarre. L’ex ingegnere capo dell’ufficio tecnico, con ricorso depositato in data 11-7-2023 e contestuale domanda cautelare, aveva contestato il collocamento in quiescenza anticipato disposto dal Comune di Giarre con la delibera di giunta n. 43/2023.
Secondo l’ex dirigente, l’atto era illegittimo e per questo ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del Comune al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non corrisposte dalla data di cessazione e fino alla reintegra.
Nel dettaglio, tra le ragioni portate dai legali della Leonardi in tribunale, vi era l’illegittimità del recesso unilaterale: la lettera di preavviso di collocamento in quiescenza sarebbe stata adottata in carenza di potere, per essere stata sottoscritta dal dirigente dell’Area di Staff e non dal Sindaco; il collocamento in quiescenza sarebbe stato illegittimo per difetto dell’esame congiunto sindacale richiesto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001; la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente, in quanto priva della indicazione delle esigenze organizzative e dei criteri di scelta per il collocamento anticipato a riposo della dipendente, in violazione dell’art. 72 co. 11 del D.L. 112/2008; le esigenze organizzative dell’ente non potevano ravvisarsi nel mero risparmio o contenimento della spesa pubblica, in quanto la norma nella sua formulazione conseguente alle intervenute novelle legislativa richiede una motivazione rafforzata e funzionalizza lo strumento ad una esigenza di riorganizzazione che trovi concreto riscontro nella realtà, oltra che alla valutazione di permanenza della funzionalità dei servizi.
In ogni caso, l’esigenza di risparmio di spesa nel caso non sarebbe sussistita, perché la quiescenza della ricorrente si sarebbe tradotta in un aggravio di costi e in una disorganizzazione per l’Amministrazione, vista la necessità di sostituirne la professionalità con onerosi incarichi esterni.
Inoltre, il recesso si sarebbe posto in contrasto con l’organizzazione del Comune come risultante dalla pianta organica di cui alla delibera n. 110 del 14/11/2022 e la funzionalità del Comune sarebbe stata pregiudicata dalla perdita della professionalità della ricorrente quale dirigente dell’Area 3^ – Servizi di Urbanistica e Lavori Pubblici.
In definitiva secondo i legali della Leonardi, il recesso anticipato unilaterale avrebbe avuto finalità ritorsiva, avendo già l’amministrazione avviato numerosi procedimenti disciplinari nei confronti della ricorrente.
Un caso quindi complesso e in primo grado il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo il collocamento in quiescenza anticipato dell’ing. Leonardi e condannato il Comune di Giarre a riammettere in servizio la stessa; l’Ente è stato pure condannato al risarcimento del danno patrimoniale commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del collocamento a riposo e fino alla reintegra, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. A questo sono da aggiungere le spese di lite che il Comune è stato condannato pure a pagare, anche questo un segnale chiaro a favore della ricorrente e a sfavore del Comune.
Il Comune di Giarre si è opposto a questa decisione e ha fatto ricorso in appello, ma non è andata meglio: l’appello è stato rigettato dalla Corte d’Appello che ha condannato il Comune, ancora una volta, alla rifusione delle spese di lite.
Sulla sentenza l’ing. Leonardi commenta soddisfatta: “Ringrazio i miei due avvocati Febo Francesco Massimo Battaglia e Concetto Ferrarotto per l’attività svolta. Ho sempre confidato nella giustizia e sin dal primo giorno che ho intrapreso l’azione penale contro la delibera di pensionamento ero convinta che gli esiti del giudizio non potevano che essere questi, sia in primo che in secondo grado”.
Alla fine chi ci perde è la collettività: l’ex dirigente dovrà percepire tutti gli stipendi arretrati (ed è uno stipendio da dirigente) senza aver mai lavorato in 2 anni circa, costo a cui vanno aggiunte le spese per gli avvocati. Per non parlare dell’obbligo della reimmissione in servizio.







