Agenzia delle Entrate: mascherine con detrazione Irpef per i contribuenti -
Catania
16°

Agenzia delle Entrate: mascherine con detrazione Irpef per i contribuenti

Agenzia delle Entrate: mascherine con detrazione Irpef per i contribuenti

L’acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuali danno diritto alla detrazione Irpef del 19% soltanto se tali strumenti sono riconosciuti quali dispositivi medici dal Ministero della Salute come precisato dalla circolare n. 11/E del 06/05/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Perché l’acquisto delle mascherine protettive e dei dispositivi possa dare il diritto alla detrazione Irpef del 19%, si legge nella circolare, è necessario che le stesse siano classificate fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.
L’identificazione del dispositivo medico, può avvenire anche attraverso la codifica utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria con l’apposito codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcature CE).
Se il codice AD è presente nel documento che certifica l’acquisto (fattura o scontrino), la relativa spesa sarà sicuramente detraibile al 19% ai fini dell’Irpef.
Il soggetto che commercializza i dispositivi medici, per rendere più facile l’accesso al beneficio da parte del contribuente, può integrare le indicazioni da riportare nel documento che certifica l’acquisto con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. Così facendo eviterà al contribuente di dover conservare altra documentazione aggiuntiva a quella che certifica l’acquisto.
Colgo l’occasione per riassumere brevemente le detrazioni spese mediche spettanti nel modello 730 o Unico:
Visite e farmaci
Oltre alle visite mediche specialistiche, danno diritto alla detrazione tutte le prestazioni chirurgiche, le spese di ricovero ma anche per i certificati e le perizie medico-legali. Farmaci sempre detraibili anche se acquistati on line purché il venditore sia una farmacia autorizzata e rilasci lo scontrino parlante.
Dispositivi medici e analisi
Detrazione anche per i dispositivi medici che riportano il marchio CE, anche se non acquistati in farmacia. Detraibili anche gli occhiali e le lenti a contatto. Agevolazioni anche per tutte le analisi cliniche e gli accertamenti diagnostici, compresi i kit per le analisi da effettuare dirittamente a casa propria. Niente detrazione invece per integratori e parafarmaci anche se prescritti dal medico.
Prestazioni sanitarie
Oltre alle spese mediche rientrano nell’agevolazione tutte per le prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano le professioni sanitarie certificate come infermieri, fisioterapisti, dietisti, terapisti della riabilitazione, ostetriche. Detraibili anche le spese per il corso di preparazione al parto, e quelle per l’assistenza successiva anche domiciliare. Niente detrazione per la ginnastica anche correttiva, a meno che non sia effettuata presso uno studio di fisioterapia.
Agevolazioni per i disabili
Le spese per i farmaci e quelle per il personale sanitario specializzato sono deducibili seda parte dei disabili. Non c’è deduzione se il disabile è uno zio o una zia. Deducibili anche le spese sanitarie attestate dalle case di riposo, ma non la retta per le spese “alberghiere”. L’agevolazione spetta anche nel caso di spese sostenute per familiari disabili non fiscalmente a carico. Si deve trattare però di familiari quali coniuge e figli, nonni e nipoti, suoceri e cognati. Nessuna agevolazione, invece, se il disabile è uno zio o una zia.
Badanti
Nel caso di soggetti non autosufficienti si ha diritto anche alla detrazione del 19% per lo stipendio delle badanti su un massimo di 2.100 euro di spesa l’anno. L’agevolazione, però, spetta solo se il reddito complessivo di chi la richiede non supera 40.000 euro lordi. Il titolare del contratto della badante ha diritto anche alla deduzione dei contributi pagati fino ad un massimo di 1.549,37 euro l’anno.
Spese mediche rimborsate
Sono detraibili anche le spese mediche rimborsate dalle assicurazioni sanitarie. La detrazione è ammessa quando non è detraibile la polizza. In questo caso tutte le spese si considerano come rimaste a carico. Niente detrazione, invece, per le spese rimborsate dai Fondi di assistenza sanitaria integrativa in quanto in questo caso il premio versato è deducibile.

Giuseppe Cardillo – Consulente del Lavoro

workadviceit@gmail.com

Potrebbero interessarti anche