Covid-19, la fase 2 e la sanificazione: “attenzione”, le ditte sanificatrici devono essere autorizzate -
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Covid-19, la fase 2 e la sanificazione: “attenzione”, le ditte sanificatrici devono essere autorizzate

Covid-19, la fase 2 e la sanificazione: “attenzione”, le ditte sanificatrici devono essere autorizzate

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, e in particolar modo a ridosso della attesissima “Fase 2”  alcuni operatori senza i requisiti di legge potrebbero proporre a datori di lavoro, società o enti, interventi di sanificazione senza alcuna certificazione e senza nessuna garanzia per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Solo le imprese iscritte nell’apposito Albo speciale, istituito presso le Camere di Commercio, possono svolgere questo tipo di intervento e sono le uniche ad essere autorizzate per legge ad effettuare e rilasciare certificazione di sanificazione.

Come si riconosce un’azienda certificata per un’attività di sanificazione? Innanzitutto deve essere iscritta ad un elenco speciale presso la Camera di commercio competente per territorio che attesta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 82/94, attuata con il Dm 274/97; deve avere un responsabile tecnico che disporrà il tipo di intervento e i prodotti da impiegare deve avere personale preparato e formato.

Così come avviene per altri settori sottoposti a leggi speciali, chi richiede la sanificazione deve pretendere, insieme alla fattura di cortesia, una copia della visura camerale da dove si evince quanto sopra descritto in quanto il Dpcm del 10 aprile ha stabilito la possibilità per i datori di lavoro di scaricare il 50% dei costi di sanificazione, fino ad un ammontare di  20.000 euro annui. Il mancato rispetto dei requisiti della legge 82/94 determinerebbe la mancata fruizione del credito d’imposta spettante.

Va precisato che il decreto liquidità ha ampliato l’ambito del credito d’imposta introdotto dal “Cura-Italia”. L’ agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: dalle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 ai guanti, dalle visiere di protezione alle tute. Nel trattamento agevolato rientrano anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e i pannelli protettivi. Nella circolare n. 9/E  dell’Agenzia delle Entrate si precisa che nel “beneficio” sono compresi anche detergenti per le mani e disinfettanti.

Giuseppe Cardillo – Consulente del Lavoro

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