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Referendum 2026: modernizzazione o contraddizione costituzionale?

Referendum 2026: modernizzazione o contraddizione costituzionale?

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 pone ai cittadini italiani una domanda semplice nella forma, ma complessa nella sostanza: «Approvate il testo della legge  di  revisione  degli  artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104,  105,  106,  terzo  comma,  107, primo comma, e 110 della  Costituzione  approvata  dal  Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e  di  istituzione della Corte disciplinare”?». In altre parole l’elettore è chiamato ad approvare “SI” o respingere “NO” la riforma costituzionale sulla giustizia adottata dal Parlamento nel 2025.

Questa riforma introduce una modifica nell’organizzazione del potere giudiziario, separando costituzionalmente le carriere dei magistrati giudicanti da quelle dei requirenti e prevedendo una diversa composizione degli organi di autogoverno.

Tuttavia, viene da chiedersi se la riforma – per quanto legittimamente approvata dal Parlamento secondo i dettami dell’art. 138 della Costituzione – si allinei con lo spirito dell’Assemblea Costituente italiana del 1946–1947.

Ma cosa dice la storia. In estrema sintesi, gli artefici della Costituzione, entrata in vigore nel 1948, vollero costruire un sistema in cui la magistratura, come potere autonomo e indipendente, fosse tenuta insieme da meccanismi istituzionali che bilanciassero l’azione giudicante con l’indipendenza dall’Esecutivo (Governo) e dal Legislativo (Parlamento) dopo gli anni bui del fascismo.

Il testo originario non distingue, nella Carta, ruoli e carriere dei magistrati: la Costituente preferì tuttavia tutelare l’organo nel suo complesso, lasciando all’ordinamento stesso la disciplina interna.

Con la riforma al vaglio degli elettori, invece, si sancisce nella Costituzione stessa una dicotomia che finisce per abbattere quell’unitarietà di principio, aprendo la porta a nuove derive organizzative e politiche che coinvolgono direttamente il rapporto tra poteri dello Stato.

È legittimo chiedersi se la Costituente – con la sua visione unitaria della magistratura – avrebbe voluto inserire tale distinzione nella Carta fondamentale. Se la Costituente volle proteggere l’indipendenza della magistratura nel suo insieme, la legge costituzionale oggetto di referendum spinge verso una suddivisione onerosa e potenzialmente confliggente con il principio di parità e unità dell’ordine giudiziario. In definitiva, il quesito referendario non è in palese contrasto formale con gli atti parlamentari della Costituente – perché il processo di revisione è stato seguito secondo la legge – ma si discosta dallo spirito originario che ispirò gli articoli sulla magistratura, ponendo una domanda che modifica profondamente l’organizzazione costituzionale del potere giudiziario italiano.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.

Gaetano Scarpignato

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