Alla vigilia della prima seduta del Consiglio comunale, è stata recapitata al Comune, dall’assessorato regionale Enti locali, la sentenza del Tar che, a proposito della presunta gettonopoli in Consiglio comunale, ha dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato la scorsa estate dall’Amministrazione D’Anna, avverso e per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, degli esiti e delle contestazioni d’addebito contenuti nell’accertamento ispettivo della Regione.
Il dispositivo del Tar è stato trasmesso in copia, via pec, a tutti in nei consiglieri neo eletti, turbando non troppo lo svolgimento della seduta consiliare a fronte di una sola astensione ( avv.Santo Primavera), durante il voto sulla compatibilità dei consiglieri.
Una modalità, quella della formale comunicazione, che ha sollevato le perplessità dello stesso consigliere di maggioranza, avv.Santo Primavera che palesa una prima vistosa crepa tra i sostenitori del sindaco. Una autentica emulazione del riconfermato consigliere Raffaele Musumeci: “La notifica, a poco meno di 24 ore dall’insediamento, era dovuta, ovviamente per fornire un necessario elemento di valutazione all’organo consiliare in merito alla compatibilità di alcuni componenti, altrimenti non sarebbero giustificati né i destinatari né tantomeno l’urgenza. Ma, in merito si rileva che la citata nota, sicuramente notificata, opportunamente, anche al Presidente del consiglio uscente, avrebbe dovuto, essere inserita agli atti del consiglio (ordine del giorno Consiglio), ciò, al fine di consentire una piena e consapevole presa d’atto dell’organo consiliare. Non solo. Primavera, citando la nota della Regione, rileva che “non risulterebbe inoltre che alla medesima data del 24 novembre sia stata data immediata esecuzione ad atti consequenziali al giudicato né alla comunicazione del Servizio 3 , Ufficio Ispettivo prot. n. 16858 del 22 novembre 2021 in cui si sollecita la riapertura del procedimento di recupero (diffida e messa in mora) nei confronti dei destinatari del provvedimento ispettivo.
Il Servizio 3 summenzionato e la Procura regionale della Corte dei Conti con l’intervento ispettivo prot. n. 5934 del 20 aprile 2021 avevano già intimato il recupero di tutte le somme non dovute percepite nei diversi anni indicati, nel termine prescrizionale ordinario di cui all’art. 2946 c.c., in quanto trattasi di diritto soggettivo del titolare, avente natura restitutoria”.
In buona sostanza, secondo l’avv.Primavera, alla luce della nota della Regione e del dispositivo del Tar, appare opportuno, “consentire al neo organo consiliare l’esercizio del potere di autotutela, per non incorrere nella illegittimità degli atti deliberativi”.





