La ricongiunzione dei contributi per i lavoratori dipendenti -
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La ricongiunzione dei contributi per i lavoratori dipendenti

La ricongiunzione dei contributi per i lavoratori dipendenti

La ricongiunzione è un istituto previdenziale che consente agli assicurati, con contribuzione versata o accreditata in due o più gestioni pensionistiche, di conseguire un’unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i versamenti presso un’unica gestione.

Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella gestione “di destinazione” e concorrono ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la cassa accentrante.

La gestione di destinazione dei contributi da ricongiungere è quella in cui il contribuente risulta iscritto al momento della domanda ma può essere scelta dal richiedente, indipendentemente dall’iscrizione, al compimento dell’età pensionabile, purché nel fondo di destinazione siano stati maturati almeno 10 anni di versamenti.

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente.

A partire dalle domande di ricongiunzione presentate dal 31 luglio 2010 in poi il Decreto-Legge 78/2010 ha stabilito la regola dell’onerosità della ricongiunzione. Attualmente, pertanto, tutte le istanze di ricongiunzione prevedono il pagamento di un onere che può essere liquidato in un’unica soluzione o rateizzato, con l’applicazione degli interessi.

Normalmente, più si va avanti nella carriera lavorativa ed aumentano i redditi, più elevato risulterà il costo del riscatto dei contributi che può essere fiscalmente dedotto.

L’art.10 co.1 lett. e) del TUIR stabilisce infatti che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Si ha diritto alla deduzione anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, gli importi vanno indicati nel quadro E sezione II del modello 730, o nel quadro RP del modello Redditi. Sono considerati familiari a carico i seguenti soggetti, con reddito annuo massimo sino a 2.840,51 euro:
• genitori;
• coniuge;
• figli;
• generi e nuore;
• suocero e suocera;
• fratelli e sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o che risultano a carico per provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
• nipoti nei confronti dei nonni;
• coniuge legalmente ed effettivamente separato.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

Giuseppe Cardillo – Consulente del Lavoro
workadviceit@gmail.com

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