Ritardo aereo e danno non patrimoniale: importante pronuncia del Giudice di pace di Catania -
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Ritardo aereo e danno non patrimoniale: importante pronuncia del Giudice di pace di Catania

Ritardo aereo e danno non patrimoniale: importante pronuncia del Giudice di pace di Catania

Significativa sentenza del Giudice di Pace di Catania dott. Sebastiano Nizza, pubblicata in questi giorni in materia di tutela dei passeggeri del trasporto aereo.

Due passeggeri, assistiti da Confconsumatori e difesi in giudizio dall’avv. Maurizio Mariani, di ritorno dal viaggio di nozze, avevano acquistato da compagnia europea due biglietti per la tratta Montego Bay – Catania, con scali a New York e Roma. A causa del ritardo del volo operato per una tratta da vettore sostitutivo e della mancata assistenza, i malcapitati sono rimasti bloccati per quasi due giorni nell’aeroporto JFK di New York, impossibilitati a uscire perché muniti di solo visto di transito, subendo un ritardo complessivo di oltre 27 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. La compagnia aerea, oltre a non fornire adeguata assistenza e a negare il pernottamento in albergo, si rifiutava di riconoscere qualsiasi indennizzo.

Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato infruttuoso, i passeggeri hanno adito l’Autorità Giudiziaria. La compagnia si è opposta alle domande risarcitorie, ma il Giudice di Pace ha accolto integralmente il ricorso, condannando la compagnia aerea al pagamento di € 2.525,00, oltre interessi legali e spese di lite.

La sentenza si distingue per un profilo di particolare rilievo: il riconoscimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo, liquidato in via equitativa.

Il Giudice ha infatti ritenuto che la permanenza forzata nell’aeroporto JFK per quasi due giorni, senza possibilità di uscire in quanto muniti di solo visto di transito, abbia integrato non semplici disagi, ma “una vera e propria restrizione della libertà personale di movimento e di circolazione”, bene giuridico garantito dal combinato disposto degli artt. 16 e 2 della Costituzione.

Richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice ha ribadito che l’inadempimento del contratto di trasporto aereo può ledere la libertà di autodeterminazione e di movimento, situazione giuridica di rango costituzionale, e che il danno morale soggettivo è autonomamente risarcibile.

La pronuncia conferma inoltre il principio della responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto: il passeggero può agire contro uno, contro l’altro o contro entrambi.

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia”, ha dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, legale Confconsumatori che ha assistito la coppia. “La sentenza mette un punto fermo su due aspetti cruciali per i diritti dei passeggeri: da un lato, il vettore contrattuale non può sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando la colpa sul vettore operativo, perché la Convenzione di Montreal prevede una responsabilità concorrente e solidale; dall’altro, il danno non patrimoniale da ritardo aereo prolungato è risarcibile quando la condotta del vettore comprime diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento. La Cassazione lo ha riconosciuto e il Giudice di Pace di Catania ne ha fatto corretta applicazione”.

“La tutela dei consumatori nel trasporto aereo si arricchisce di un importante precedente”, ha affermato l’avv. Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori. “Questa sentenza dimostra che i diritti riconosciuti dalla Convenzione di Montreal e dalla giurisprudenza di legittimità possono trovare effettiva applicazione anche dinanzi al Giudice di Pace, organo di prossimità per eccellenza per il consumatore. Continueremo a batterci affinché i passeggeri non siano lasciati soli di fronte alle compagnie aeree che si trincerano dietro eccezioni formali per sottrarsi ai propri obblighi”.

Ricordiamo che Confconsumatori mette a disposizione dei viaggiatori lo Sportello del Turista, attivo per informazioni, assistenza e segnalazioni in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri presso le sedei territoriali e adesso anche on line:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/

SPORTELLO Di CATANIA

Piazza Michelangelo Buonarroti 22

095 7049705 (durante gli orari di apertura) – 340 7289212

sportelloturista@confconsumatori.it

Orari di apertura: mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 19.30.

Info: 3485152184

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