Guasto radar e traffico aereo: violati i diritti dei passeggeri. L'intervento di Confconsumatori -
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Guasto radar e traffico aereo: violati i diritti dei passeggeri. L’intervento di Confconsumatori

Guasto radar e traffico aereo: violati i diritti dei passeggeri. L’intervento di Confconsumatori

Quanto accaduto sabato è certamente una circostanza eccezionale, che sfugge alla possibilità di controllo da parte delle compagnie, e quindi non è dovuta la compensazione pecuniaria. Tuttavia, anche in presenza di una circostanza eccezionale le compagnie in caso di cancellazione e ritardi hanno degli obblighi che non sono stati assolti. Ancora una volta, purtroppo, è prevalsa la logica dell’”arrangiatevi”…

Molti passeggeri, in seguito alla cancellazione dei voli, sono stati abbandonati a se stessi in aeroporto, anche costretti a pernottarvi.

Invece i vettori avevano l’obbligo di prestare loro l’assistenza e quindi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e ospitalità in albergo. Si tratta di un obbligo previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 e se le compagnie non vi hanno provveduto si tratta di una violazione e dovranno rimborsare ai passeggeri i costi sostenuti.

Inoltre le compagnie avevano altro obbligo che è quello di riproteggere i passeggeri con altro volo o rimborsare il prezzo del biglietto pagato. Le compagnie hanno l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Se non è stata offerta la riprotezione oppure è stata offerta solo formalmente per 3, 4 o 5 giorni dopo, soluzione impraticabile e i passeggeri sono stati costretti a trovare autonomamente un’altra possibilità per raggiungere il luogo della vacanza o per ritornare a casa anche in questo caso ai passeggeri è dovuto il rimborso per i costi sostenuti.

Tutti questi diritti spettano anche nel caso in cui non vi è stata una cancellazione del volo ma un ritardo alla partenza.

“Consigliamo ai passeggeri di presentare un reclamo all’Enac per segnalare la violazione del Regolamento Comunitario n. 261/2004 chiedendo l’apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti della compagnia. Inoltre con separato reclamo richiedere alla compagnia un rimborso di tutte le spese sostenute ed un risarcimento per danno da vacanza rovinata a causa della mancata assistenza” dichiara l’avv. Carmelo Calì, Vice Presidente di Confconsumatori e responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione.

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