Giarre, progetti Pnrr: i "Rup incaricati" replicano all'ex dirigente Pina Leonardi -
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Giarre, progetti Pnrr: i “Rup incaricati” replicano all’ex dirigente Pina Leonardi

Giarre, progetti Pnrr: i “Rup incaricati” replicano all’ex dirigente Pina Leonardi

I “Rup incaricati” dei progetti finanziati al Comune di Giarre con i fondi del Pnrr replicano ai dubbi sollevati sul loro incarico dall’ing. Pina Leonardi, già dirigente dell’Area Tecnica del Comune. Si tratta di interpretazioni diverse della stessa legge, il Codice degli appalti pubblici.

Il Rup, come avevamo già spiegato nel precedente articolo, è una figura fondamentale negli appalti pubblici in quanto è la persona deputata ad assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi.

Secondo l’ex dirigente comunale “determinati incarichi di Rup sono stati attribuiti in assenza dei requisiti”, anche in assenza di abilitazione professionale (quindi in violazione dell’art. 4 All. I.2 al D.Lgs. 36/23, come confermato dai pareri Anac funzione consultiva 64/2023 e Mit 2260/2023)”. Per questo – secondo l’ingegnere – la realizzazione e rendicontazione delle opere potrebbe essere compromessa e “Le irregolarità rilevate in fase di rendicontazione o durante controlli possono comportare la revoca del finanziamento”.

I “Rup incaricati” (che nella lettera che ci hanno inviato si firmano così, senza mettere nome e cognome) rispondono all’ex dirigente citando la legge e, segnatamente, l’art. 4 comma 2 dell’allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36/2023 che nell’ipotesi di “mancanza di abilitazione” prevede che il RUP sia “un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata”.

Da questo i “Rup incaricati” affermano che “Gli incarichi di RUP dei progetti finanziati con i fondi del PNRR sono stati affidati a due “geometri” i quali pur se in possesso del solo diploma di geometra hanno comunque maturato una anzianità di servizio nell’ambito dei lavori pubblici di diversi decenni (l’esperienza richiesta parla di… almeno cinque anni). Contrariamente a quanto affermato dalla ex dirigente Leonardi nell’articolo del 21 agosto, si rileva che: nessun elemento ostativo viene introdotto a quanto normato dalle linee guida n. 3 ANAC e dall’all. I.2 del D.Lgs. 36/2023, dai pareri dell’ANAC funzione consultiva 64/2023: “Progettazione interna e polizze per il personale – d.lgs 36/2023” e dal MIT 2260/2023: “Necessità per il tecnico, pubblico dipendente, di essere iscritto all’albo professionale per svolgere funzioni RUP – D.L.”.

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