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Reddito di Emergenza: chi può richiederlo e come

Reddito di Emergenza: chi può richiederlo e come

L’art.82 del Decreto-Legge n.34 del 19 maggio 2020 cosiddetto Decreto Rilancio, introduce una nuova forma di sussidio economico, denominato Reddito di emergenza (Rem), studiato e messo in campo per sostenere i nuclei familiari, colpiti dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che non hanno avuto accesso ad alcuna forma di sostegno al reddito.

Il Reddito di emergenza può essere richiesto all’Inps, esclusivamente online, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. A tal fine è possibile avvalersi dei seguenti canali:

  • online sul sito dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • istituti di Patronato;
  • centri di assistenza fiscale (CAF).

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Definizione del Nucleo Familiare

– il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU;

– i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare

i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) nei casi di separazione giudiziale, consensuale o civile;

b) nei casi di intervento di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile;

c) nei casi di perdita dalla potestà sui figli o di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) nei casi di scioglimento o cessazione degli  effetti civili del matrimonio;

e) nei casi di abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, l’INPS ha fornito i requisiti di accesso al Reddito di emergenza, ossia la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Per accedere alla misura straordinaria occorre essere in possesso di determinati requisiti economici, che sono relativi all’intero nucleo familiare. Nello specifico è necessario essere in possesso di:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio stesso. Si ricorda, al riguardo, che l’agevolazione economica è compresa tra 400 euro e 840 euro in base al valore della scala di equivalenza;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il Reddito di emergenza non è compatibile con:

  • il “bonus 600 euro”;
  • le prestazioni pensionistiche dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • redditi di lavoro dipendente, anche di uno solo dei membri del nucleo familiare, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo:
  • il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza.

Reddito di emergenza, verifiche dei dati a campione

I dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del Dpr. n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

In caso di accoglimento, il Reddito di emergenza è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi:

  • se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020, saranno erogate le mensilità di maggio e giugno;
  • se è presentata nel corso del mese di giugno 2020, saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.

Giuseppe Cardillo – Consulente del Lavoro

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