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Francavilla, assolto il presunto piromane

Francavilla, assolto il presunto piromane

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell’avvocato Andrea Lo Presti, difensore di colui il quale, nei giorni scorsi, era stato sospettato di aver appiccato il fuoco ad alcuni edifici della cittadina dell’Alcantara. Il giovane legale ha fatto valere l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal suo assistito al momento dell’arresto e l’incompletezza delle prove

Come riferito da un comunicato pubblicato sul vostro giornale online, nelle settimane scorse il signor Massimiliano Scarpinato era stato accusato del reato di cui all’art. 424 C.P. (danneggiamento seguito da incendio), aggravato ex art. 61 n. 2 (capo A), e del reato di cui all’art. 624 bis (furto in abitazione) aggravato ex art. 625 n. 2 (capo B).

In data 13.02.2015 il giudice ne convalidava l’arresto e ne disponeva la custodia cautelare in carcere, applicando, così, la misura di massimo rigore giustificata dal pericolo di reiterazione del reato legato agli incendi contestati.

Il sottoscritto avvocato all’udienza del 27.2.2015 optava per il rito abbreviato, chiedendo però l’inutilizzabilità dei verbali di spontanee dichiarazioni rese dall’imputato. Questo perché l’art. 350 C.P.P. dispone che la Polizia Giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo che per le contestazioni nel caso in cui l’imputato si voglia sottoporre ad esame (comma 7).

Ed in effetti, anche secondo la giurisprudenza, la ratio di tale orientamento è quella di tutelare le garanzie difensive del dichiarante onde evitare dichiarazioni mercanteggiate, incaute o rese sotto pressione psicologica e senza le guarentigie costituzionalmente previste. Ebbene: nel caso di specie non vi erano assolutamente i presupposti per l’utilizzazione delle suddette dichiarazioni, non prese in considerazione dal giudicante.

Venuta meno la prova regina del caso, il sottoscritto in sede di discussione illustrava le proprie conclusioni difensive aventi ad oggetto l’incompletezza delle immagini di video sorveglianza, l’assenza dei verbali dei Vigili del Fuoco attestanti la natura dolosa o accidentale del rogo ed altre inesattezze. Tali osservazioni venivano in buona parte accolte dal giudicante, il quale assolveva l’imputato dal reato di incendio aggravato per non avere commesso il fatto, mentre condannava lo stesso per il reato di furto alla pena di mesi dieci e quattrocento euro di multa, riconoscendo però su richiesta del difensore la circostanza della tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 C.P.

Nonostante l’ottimo risultato ottenuto, il sottoscritto difensore confida in un’assoluzione anche per il reato di furto d’innanzi alla Corte di Appello di Messina per ragioni che verranno articolate in superiori motivi.

A seguito della sentenza del 27.02.2015 lo Scarpinato veniva immediatamente scarcerato ed il sottoscritto andava personalmente a prelevarlo dalla Casa Circondariale di “Messina-Gazzi”, dove questi era detenuto dal 13.02.2015.

Si è trattato di un caso in cui la giustizia ha funzionato correttamente rispettando il canone secondo il quale il giudice pronuncia una sentenza di condanna solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”; in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l’imputato deve, quindi, essere sempre assolto.

Avv. Andrea Lo Presti

 

FOTO: due degli edifici incendiati nelle settimane scorse a Francavilla di Sicilia e, nel riquadro, l’avv. Andrea Lo Presti

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