Elezioni amministrative 2018: tutto quello che c'è da sapere -
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Elezioni amministrative 2018: tutto quello che c’è da sapere

Elezioni amministrative 2018: tutto quello che c’è da sapere

Mentre sono giorni frenetici per la campagna elettorale nazionale, anche i gruppi politici dei Comuni interessati dal voto amministrativo di fine primavera sono impegnati nella discussione dei futuri schieramenti e della scelta dei candidati a sindaco.

Non è da escludersi che il neo governo regionale possa associare alle amministrative pure l’elezione per i rappresentanti delle nuove province. A quest’ultime il presidente Musumeci vorrebbe attribuire un ruolo con nuove funzioni e risorse. A tal proposito, si è ancora in attesa di conoscere sia l’esito del ricorso presentato dalla Regione Siciliana contro l’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri, sia la tipologia di governance e il sistema elettorale.

In Sicilia saranno chiamati alle urne 137 Comuni su 390 complessivi. Nel groviglio del sistema elettorale che regola le elezioni amministrative, si voterà con regole diversificate a seconda delle fasce demografiche.

Nei Comuni con popolazione legale superiore a 15mila abitanti (dato riferito all’ultimo censimento Istat), si applica il sistema elettorale maggioritario a doppio turno; mentre nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 15mila abitanti si voterà con il sistema maggioritario a turno unico. Tuttavia, la legge prevede altre distinzioni tra i Comuni sotto i 10mila abitanti, quelli con una popolazione compresa tra 10 e 15mila abitanti e i Comuni con più di 15mila abitanti.

In provincia di Catania i Comuni chiamati alle urne per eleggere il sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale saranno ventidue.

In quest’articolo sono analizzati gli aspetti salienti della legge elettorale che interessa la fascia di popolazione legale tra 10 e 15mila abitanti, cui sono inclusi i comuni di Randazzo, Riposto, San Gregorio di Catania e Trecastagni.

In primo luogo, bisogna rilevare che lo spirito della nuova legge elettorale, in linea teorica, impedisce la frammentazione dei partiti. Pertanto, per ciascuna candidatura alla carica di sindaco, dalla caterva di liste cui gli elettori erano abituati, si passa a un’unica lista di candidati alla carica di consigliere comunale. L’obiettivo è di garantire ai sindaci governabilità e maggioranze omogenee nel Consiglio comunale.

Il declino organizzativo dei partiti e l’aumento dell’imprevedibilità elettorale hanno reso il voto personale dei singoli l’unico elemento di continuità nel sistema politico. Di conseguenza i signori delle preferenze sono diventati i veri padroni di ogni competizione elettorale. I loro pacchetti di voti si spostano fra elezioni successive indipendentemente dalle scelte e dagli orientamenti di partito. Pertanto, per i candidati a sindaco che vogliano vincere le elezioni, assicurarsene il sostegno, è cruciale.

Le regole della nuova legge elettorale sono molteplici. Nulla è scontato e potrebbero esserci colpi di scena nel computo dei risultati finali per la determinazione di seggi, maggioranza e opposizione.

La spending review ha imposto un taglio, seppur minimo, al numero dei consiglieri e degli assessori comunali.

I consiglieri da venti scenderanno a sedici; mentre, la giunta – che dovrà essere composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi – sarà costituita da quattro assessori, due dei quali dovranno essere indicati prima della consultazione elettorale.

Le liste saranno composte da un minimo di dodici fino a un massimo di sedici candidati.

Nella formazione delle liste nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati (esempio: 11 maschi e 5 femmine).

La dichiarazione di presentazione della lista con la relativa candidatura alla carica di sindaco deve essere sottoscritta da non meno di duecento e da non più di cinquecento elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta, invece, per i partiti o gruppi politici rappresentati in seno all’Assemblea Regionale Siciliana.

La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere comunale; tuttavia, la giunta non può essere composta di consiglieri-assessori in misura superiore a due membri.

La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio comunale. La medesima scheda reca stampigliati in successione i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno dell’unica lista collegata al candidato sindaco.

Ciascun elettore tracciando un segno su un simbolo può, con un unico voto, esprimere la sua preferenza sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista a esso collegata. Comunque, l’elettore può praticare il voto disgiunto esprimendo la preferenza per un candidato alla carica di sindaco non collegato alla lista prescelta.

Si possono esprimere sino a un massimo di due voti di preferenza per candidati della medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

È proclamato sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Alla lista collegata al sindaco eletto sono assegnati undici consiglieri; mentre, all’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti ne sono attribuiti cinque. Si tenga conto che uno dei cinque consiglieri di opposizione potrebbe essere il candidato alla carica di sindaco che arriva secondo, purché egli abbia ottenuto almeno il 20% dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nell’ipotesi che un’altra lista, non collegata al sindaco eletto, ottenga il 50% più uno dei voti validi alla stessa è attribuito il 60% dei seggi, ovvero dieci consiglieri. In tal caso, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti soltanto sei consiglieri.

Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali e l’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

La cessazione del Consiglio comunale per inadempienza (così com’è avvenuto, ultimamente, a Randazzo) o per i casi previsti dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dalle prossime elezioni comporterà anche la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario fino alle nuove elezioni, che avranno luogo alla prima tornata utile. La decadenza, invece, non avrà effetto in caso di cessazione del Consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti. Nell’eventualità, sarà nominato un commissario che sostituirà soltanto il Consiglio comunale e resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

Gaetano Scarpignato

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