Giarre e lo stadio di atletica: il prezzo pagato, il contratto mai stipulato e oggi l'ennesimo "inghippo" -
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Giarre e lo stadio di atletica: il prezzo pagato, il contratto mai stipulato e oggi l’ennesimo “inghippo”

Giarre e lo stadio di atletica: il prezzo pagato, il contratto mai stipulato e oggi l’ennesimo “inghippo”

Dall’indennità contestata all’accordo del 1990, dal pagamento integrale al ricorso al TAR. La proprietà resta controversa, mentre i fatti chiedono di essere ricordati nella loro interezza.

Una pista di atletica già in costruzione, oltre trentamila metri quadrati di terreno e un accordo raggiunto nel 1990 dopo che il proprietario aveva rifiutato l’indennità inizialmente determinata. Il Comune versò un primo acconto e, sia pure con ritardo e attraverso difficoltà finanziarie, pagò l’intero importo pattuito.

Sembrerebbero gli elementi di una vicenda ormai consegnata agli archivi. E invece, a Giarre, quella vicenda torna davanti a un giudice.

Il proprietario che nel marzo del 1990 manifestò la propria disponibilità alla cessione bonaria delle aree ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania, sostenendo che non sia stato stipulato il contratto necessario a perfezionarne il trasferimento in favore del Comune.

La domanda giudiziale investe il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di definire la situazione dei terreni, ma comprende anche pretese risarcitorie connesse all’asserita occupazione senza titolo.

Il caso pone una domanda comprensibile anche fuori dalle aule di giustizia: che peso hanno un accordo sottoscritto e un prezzo interamente ricevuto, quando, molti anni dopo, torna in discussione la proprietà?

Dall’indennità contestata all’accordo del 1990

L’origine della vicenda risale alla procedura espropriativa avviata per realizzare l’impianto sportivo. L’indennità inizialmente determinata non venne accettata dal proprietario. Quando il campo di atletica era già in corso di costruzione, le parti raggiunsero nel marzo del 1990 un’intesa su una diversa indennità, superiore a due miliardi e quattrocento milioni di lire, per circa 33.600 metri quadrati. L’importo fu approvato dagli organi competenti dell’epoca e il proprietario dichiarò la disponibilità alla cessione bonaria.

L’accordo non lasciava implicito il percorso da completare: prevedeva il pagamento integrale della somma pattuita e la stipulazione del contratto di trasferimento. Il Comune corrispose un primo acconto; il saldo seguì con difficoltà e ritardi, anche attraverso un contenzioso civile sfociato nella pronuncia del Tribunale di Catania del 1998. L’obbligazione economica fu infine interamente onorata.

Il nodo odierno non è dunque il mancato pagamento dell’indennità concordata, ma il mancato perfezionamento dell’altro adempimento espressamente contemplato: il contratto destinato a trasferire la proprietà.

Il contratto di trasferimento, espressamente previsto, non è un dettaglio secondario: proprio la sua mancata stipulazione è oggi al centro della controversia. Ma la storia dell’accordo non comincia né finisce con quell’atto mancante.

Comincia con una procedura espropriativa, prosegue con il confronto sull’indennità e con la disponibilità alla cessione bonaria, e comprende pagamenti che il Comune ha portato a compimento.

Un’intesa, due adempimenti

La singolarità della vicenda sta nella continuità del rapporto tra le parti.

La rivendicazione odierna proviene dallo stesso proprietario che partecipò alla definizione dell’indennità, dichiarò la propria disponibilità alla cessione bonaria e sottoscrisse un accordo che prevedeva espressamente anche la stipulazione del contratto di trasferimento.

Questa circostanza non chiarisce, da sola, perché il contratto non fu stipulato né consente di attribuire responsabilità. Rende però particolarmente significativa la continuità tra chi partecipò all’intesa di allora e chi oggi chiede che la situazione proprietaria sia definita.

Il proprietario ha pieno diritto di chiedere al giudice l’accertamento della propria posizione. L’esistenza di un accordo e il pagamento del corrispettivo non possono essere invocati per negare, in astratto, la tutela di un diritto che l’ordinamento eventualmente riconosca.

Allo stesso modo, però, l’Amministrazione ha il dovere di far valere gli effetti degli accordi conclusi e delle prestazioni già eseguite.

La domanda è concreta: dopo il pagamento integrale dell’indennità pattuita, quale peso assumono gli impegni già eseguiti nel valutare le ulteriori richieste economiche?

Le somme pagate allora e quelle oggi richieste possono rispondere a ragioni differenti. Proprio per questo non sarebbe corretto confonderle, così come non sarebbe corretto dimenticare ciò che è già stato versato.

Non è questione di mettere in discussione la libertà di ricorrere al giudice. È questione di raccontare tutti i fatti, senza selezionare quelli più comodi per l’una o per l’altra parte.

La tutela di un diritto non dovrebbe mai prescindere dalla ricostruzione di ciò che, in relazione a quel diritto, è già stato riconosciuto e corrisposto.

La forma e la concretezza dei fatti

Un atto di trasferimento immobiliare non è una formalità ornamentale. Serve a dare certezza alla proprietà, e la sua mancanza può avere conseguenze importanti.

Ma neppure l’assenza di quell’atto permette di cancellare, nel racconto della vicenda, quanto avvenne prima: la contestazione della prima indennità, l’accordo sulla nuova misura, la volontà di procedere alla cessione e i versamenti del Comune.

Sono passaggi di una stessa storia. Ed è soltanto considerandoli insieme che i cittadini possono comprenderne la singolarità.

Una storia, peraltro, attraversata da difficoltà economiche, decisioni giudiziarie e da un’opera pubblica che già prendeva forma all’epoca dell’accordo.

I tribunali stabiliranno il significato giuridico degli atti. Alla cronaca spetta un compito più semplice e non meno importante: non perdere la memoria della realtà.

La certezza dei documenti conta. Conta anche la concretezza degli accordi e dei pagamenti.

Il Comune e un’eredità difficile

Il ricorso chiama oggi in causa un’Amministrazione diversa da quelle che gestirono l’operazione originaria.

Giarre è inoltre un Comune che ha attraversato il dissesto e che affronta ancora le difficoltà connesse al consolidamento dei propri equilibri economici.

Sarebbe ingeneroso trasformare un contenzioso originato negli anni Ottanta in un’imputazione indistinta di responsabilità verso chi oggi amministra o opera negli uffici.

La continuità amministrativa comporta certamente che l’Ente risponda delle proprie obbligazioni e affronti i procedimenti rimasti aperti. Non significa, però, che le responsabilità individuali possano essere trasferite automaticamente da una generazione amministrativa all’altra.

L’obbligo istituzionale di affrontare le vicende ereditate non equivale all’attribuzione di responsabilità personali per il loro sorgere.

L’attuale Amministrazione ha il compito di ricostruire gli atti, verificare i titoli, tutelare il patrimonio comunale e assumere le determinazioni di propria competenza.

Il ricorrente, dal canto suo, chiede al TAR anche di accertare l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla sorte delle aree, mediante una decisione espressa sull’eventuale acquisizione o non acquisizione.

Una cosa, tuttavia, va tenuta distinta: l’obbligo di decidere non equivale all’obbligo di accogliere la richiesta del privato.

La decisione amministrativa deve essere il risultato di un’istruttoria completa, non l’effetto automatico di una diffida.

Un’opera pubblica da conservare

Intanto, lo stadio di atletica attraversa una nuova fase.

Il significativo intervento di riqualificazione finanziato con risorse PNRR ha restituito prospettive a una struttura che per molti anni ha rappresentato una delle questioni irrisolte del patrimonio sportivo cittadino.

Le recenti segnalazioni della stampa locale su episodi di vandalismo, conservazione di alcune parti dell’impianto e necessità di assicurarne un’adeguata gestione richiamano, su un piano del tutto diverso, un’esigenza comune.

Un’opera pubblica non esaurisce la propria storia con la costruzione o con il recupero. Richiede continuità nella manutenzione, nella custodia, nell’organizzazione del servizio e nella definizione dei rapporti patrimoniali che ne consentono l’utilizzazione.

Per un Comune reduce da una grave crisi finanziaria, preservare gli investimenti realizzati costituisce una responsabilità particolarmente impegnativa, che merita di essere valutata tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili e delle difficoltà organizzative.

Quarant’anni dopo, una domanda

Quando nel 1990 fu raggiunto l’accordo, il campo di atletica era già in costruzione. La procedura espropriativa aveva seguito il proprio corso, ma il proprietario non aveva accettato l’indennità inizialmente determinata. La trattativa condusse a una nuova misura, approvata dagli organi competenti, alla dichiarata disponibilità alla cessione bonaria e alla previsione di un successivo contratto di trasferimento.

Il Comune pagò un primo acconto. Il saldo arrivò più tardi, tra difficoltà economiche e vicende giudiziarie, ma arrivò: il corrispettivo concordato fu integralmente onorato. Il contratto previsto dall’intesa, invece, non risulta essere stato stipulato.

Oggi, a distanza di quasi quarant’anni dall’inizio della vicenda, è lo stesso proprietario che sottoscrisse quell’accordo a richiamare l’assenza del trasferimento. La sua richiesta merita ascolto e valutazione; altrettanto merita attenzione la posizione di chi oggi è chiamato a difendere un patrimonio che appartiene a tutti.

Rimane però una domanda, spontanea anche per chi non ha familiarità con il linguaggio dei tribunali: che significato hanno un’intesa raggiunta mentre l’opera era già in costruzione, una cessione bonaria dichiarata e un corrispettivo interamente ricevuto, quando dopo tanti anni si torna a discutere della proprietà?

Non spetta a un articolo pronunciare sentenze. Ai cittadini interessa conoscere la vicenda per intero: ciò che fu contestato, ciò che venne concordato, ciò che fu pagato e ciò che, infine, non fu completato.

Nessun processo sommario nei confronti di chi chiede tutela; nessuna responsabilità attribuita per riflesso a un’Amministrazione che oggi affronta, anche dopo il dissesto, problemi ereditati da un’altra stagione.

Perché quarant’anni possono essere molti per la memoria degli uomini, ma non dovrebbero bastare a cancellare la concretezza dei fatti.

Ai giudici l’ardua decisione.

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