Mascali, sindaco dirama ordinanza su utilizzo esclusivo di materiali biodegradabili e compostabili -
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Mascali, sindaco dirama ordinanza su utilizzo esclusivo di materiali biodegradabili e compostabili

Mascali, sindaco dirama ordinanza su utilizzo esclusivo di materiali biodegradabili e compostabili

In relazione al fatto che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo generale di porre in essere ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti, svolgendo azioni rivolte alla valorizzazione allo studio e all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse, nell’intento di salvaguardare l’ecosistema, ridurre la produzione dei rifiuti, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio; rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio), il sindaco di Mascali Luigi Messina ha diramato una ordinanza sindacale con la quale si dispone che gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, di distributori automatici sul territorio comunale, bar, ristoranti e stabilimenti balneari non potranno distribuire agli acquirenti posate, piatti, bicchieri, cannucce monouso, bastoncini di palloncini, palette di gelati, caffè, frullati, granite, presidi per l’igiene e sacchetti monouso in materiale plastico non biocompostabile.

I commercianti, i privati, le associazioni e gli enti in occasione di eventi, feste pubbliche, di manifestazioni temporanee, di sagre, di spettacoli, di cene conviviali, sul territorio comunale, potranno distribuire al pubblico esclusivamente. Cittadini, turisti, in virtù dell’ordinanza sindacale dovranno dotarsi e utilizzare esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile o borse riutilizzabili.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 del D.Lgs.n.267/2000; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di euro 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art.16 della legge 689/198

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