Definiti gli sgravi Inps per le filiere Agrituristiche, Apistiche, Brassicole, Cerealicole, Florovivaistiche, Vitivinicole nonché dell'Allevamento, dell'Ippicoltura, della Pesca e dell'Acquacoltura -
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Definiti gli sgravi Inps per le filiere Agrituristiche, Apistiche, Brassicole, Cerealicole, Florovivaistiche, Vitivinicole nonché dell’Allevamento, dell’Ippicoltura, della Pesca e dell’Acquacoltura

Definiti gli sgravi Inps per le filiere Agrituristiche, Apistiche, Brassicole, Cerealicole, Florovivaistiche, Vitivinicole nonché dell’Allevamento, dell’Ippicoltura, della Pesca e dell’Acquacoltura

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 il Decreto (Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali) del 15 settembre 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19”.

Il decreto, in particolare, attua quanto disposto all’art. 222, co. 2 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Il provvedimento prevede un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L’agevolazione è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Lo sgravio contributivo è rivolto alle attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1 del Decreto (MLPS) del 15 settembre 2020 sotto riportati.

  •      01.11.xx –  Coltivazione di cereali
  •     01.50.xx –  Coltivazione  agricole associate all’allevamento animale   attività mista
  •     01.28.xx –  Coltivazione  di  spezie, piante   aromatiche   e farmaceutiche
  •     01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
  •     01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
  •     01.21.00 – Coltivazione di uva
  •     01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
  •     01.30    – Riproduzione piante
  •     01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
  •     01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
  •     01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
  •     01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
  •     01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
  •     01.46.00 – Allevamento di suini
  •     01.47.00 – Allevamento di pollame
  •     01.49.10 – Allevamento di conigli
  •     01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
  •     01.49.40 – Bachicoltura
  •     01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
  •     01.49.30 – Apicoltura
  •     03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
  •     03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
  •     03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare  e servizi connessi
  •     03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
  •     46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e  alimenti  per  il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
  •     46.22    – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
  •     47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
  •     47.89.01 – Commercio al dettaglio  ambulante  di  fiori,  piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  •     82.99.03 – Servizi  di  gestione  di  pubblici  mercati  e  spese pubbliche
  •     56.10.12 – Attivita’  di  ristorazione  connesse  alle  aziende agricole
  •     55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
  •     81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

Per accedere all’agevolazione contributiva è necessario fare apposita domanda all’INPS. Nell’istanza le imprese dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr. n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.

In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, l’agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite. In caso di superamento del limite di spesa, l’INPS provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.

In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Diversamente, in caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Giuseppe Cardillo – Consulente del Lavoro

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