Buoni postali fruttiferi "prescritti": decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario che fa chiarezza -
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Buoni postali fruttiferi “prescritti”: decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario che fa chiarezza

Buoni postali fruttiferi “prescritti”: decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario che fa chiarezza

Decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario che rigetta l’eccezione di prescrizione avanzata da Poste. Riconosciuti i diritti di una giovane catanese.

Vittoria di Confconsumatori in materia di buoni fruttiferi postali presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) che ha riconosciuto la corretta durata di un buono, considerato invece prescritto da Poste Italiane.

Nel gennaio 2002 una risparmiatrice aveva acquistato, in occasione della nascita di una nipote avvenuta nel 2001, un buono dell’importo di 500 € della serie AA3, come regalo da riscuotere al raggiungimento della maggiore età. Raggiunto il 18° anno nel mese di luglio 2019, la ragazza cointestataria, recatasi nell’ufficio postale, aveva invece ricevuto in dono il rifiuto dell’impiegato che le diceva che il buono si era prescritto nel mese di gennaio 2019.

I buoni della serie in questione si caratterizzano per essere a termine di durata settennale, decorsi i quali decorre il termine di prescrizione ordinario decennale. Il problema è che secondo Poste Italiane, la durata settennale del buono dovesse decorrere dalla emissione del buono.

In realtà, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001 (G.U. n. 246 del 22-10-2001 – Allegato 1) dispone che i titoli appartenenti alla “serie AA3”, come peraltro i buoni emessi nei primi anni 2000, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione. E, visto che la matematica non è un’opinione, poiché nel caso di specie il buono era stato emesso il 10 gennaio del 2002, il termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, inizio del periodo utile per poterlo incassare, decorreva dal 31 dicembre del 2009. Da tale data decorreva anche il termine di prescrizione decennale, che, quindi, sarebbe scaduto il 31 dicembre del 2019.

La risparmiatrice si è quindi rivolta a Confconsumatori per inoltrare a Poste Italiane il reclamo in tempo utile per interrompere la prescrizione. In un secondo momento, dato il silenzio di Poste Italiane, sempre tramite l’associazione, la risparmiatrice aveva portato la questione dinnanzi all’ABF. L’Arbitro, del Collegio di Palermo, con recente Decisione, ha accolto il ricorso sulla base del Decreto del 17 ottobre 2001, disponendo il pagamento del buono alla neo-diciottenne e il rimborso delle spese legali.

«L’Arbitro Bancario e Finanziario – hanno dichiarato l’avvocato Maurizio Mariani che ha curato la procedura, svoltasi online, e l’avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, a cui la risparmiatrice si era rivolta – costituisce uno strumento agile ed economico soprattutto per i piccoli risparmiatori che spesso incappano nei guadi dei buoni fruttiferi postali. Sono di questi giorni, infatti, le molteplici decisioni da parte dei vari collegi dell’ABF delle ragioni dei risparmiatori che nella seconda metà degli anni ‘80 avevano acquistato i buoni trentennali della serie Q/P con una stampiglia dei rendimenti sovrapposta a quella prestampata del buono che hanno riconosciuto gli interessi più favorevoli per l’ultimo decennio».

Per completezza va detto che, come peraltro consigliato anche da Confconsumatori, a parte queste casistiche, a meno di un errore dell’operatore di Poste che utilizzi buoni cartacei appartenenti a serie precedenti senza la rettifica mediante l’apposizione dei timbri indicanti la nuova serie, poco residua in materia. Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, stabilendo che i buoni postali non sono titoli di credito bensì titoli di legittimazione per cui vale non ciò che è stampato nel buono, bensì ciò che è stabilito per Decreto ministeriale, ha ritenuto legittima la liquidazione del minore importo con riferimento agli interessi ove il buono sia stato correttamente emesso in base alla serie vigente.

Nell’ambito della tradizionale attività di difesa del risparmio tradito, nei prossimi giorniConfconsumatori avvierà una massiccia attività di difesa dei risparmiatori italiani traditi anche nell’acquisto di buoni fruttiferi.

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