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Bonus vacanze si richiede con ISEE e DSU digitali

Bonus vacanze si richiede con ISEE e DSU digitali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida con utili informazioni sulla fruizione del “Bonus vacanze”, previsto dal Dl c.d. “Rilancio”. Il bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare, per cui i nuclei composti da tre o più persone riceveranno un contributo pari a 500 euro, quelli composti da due persone un contributo pari a 300 euro ed infine i single avranno un contributo pari a 150 euro, il contributo va utilizzato per soggiornare in strutture ricettive (alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast), nel lasso temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Le famiglie interessate dal bonus devono avere l’ISEE fino a 40 mila euro; il calcolo deriva dalla Dichiarazione Unica (DSU), contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del richiedente e del suo nucleo. La validità della dichiarazione va dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo.

L’erogazione del bonus è esclusivamente in forma digitale, pertanto il componente il nucleo dev’essere in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica).

Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto; può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia tra quelle elencate; è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica documento commerciale).

Una volta ricevuto il contributo ed effettuata la prenotazione, basterà esibire il bonus stesso all’albergatore via smartphone, quando si dovrà pagare il soggiorno direttamente presso le strutture dove si trascorreranno le vacanze.

Lo sconto applicato come bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Giuseppe Cardillo – Consulente del Lavoro

http://facebook.com/cardillostudio2020

workadviceit@gmail.com

 

 

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