Riposto, apertura degli esercizi commerciali, ad eccezione dei supermercati, nei giorni domenicali e festivi. Ordinanza del sindaco Enzo Caragliano -
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Riposto, apertura degli esercizi commerciali, ad eccezione dei supermercati, nei giorni domenicali e festivi. Ordinanza del sindaco Enzo Caragliano

Riposto, apertura degli esercizi commerciali, ad eccezione dei supermercati, nei giorni domenicali e festivi. Ordinanza del sindaco Enzo Caragliano

In considerazione del fatto che le attività commerciali della Città di Riposto hanno una prevalente peculiarità turistica e che, nelle condizioni attuali della mobilità consentita, si rivolgono principalmente, se non esclusivamente, a un turismo di prossimità; che tale turismo ha la possibilità di visitare la città di Riposto prevalentemente nei giorni festivi per la ricca vendita di pescato; che i negozi, così come tutte le altre attività commerciali della città, si sono adeguate ai protocolli di sicurezza sanitari e certamente non sussistono, allo stato attuale, pericoli di assembramento all’interno o all’esterno degli esercizi commerciali.

Nella consapevolezza che, il quadro epidemiologico del territorio locale e provinciale sta facendo registrare una incoraggiante curva al ribasso, il sindaco Enzo Caragliano, con propria ordinanza,  ha disposto che le attività commerciali ubicate su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei supermercati, sono autorizzate all’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, con il divieto assoluto di esposizione di qualsiasi tipo di prodotto all’esterno dell’attività commerciale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art.7-bis del T.U.EE.LL, oltre alla sospensione dell’attività per il periodo di durata dell’Ordinanza.

 

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