Definiti gli sgravi Inps per le filiere Agrituristiche, Apistiche, Brassicole, Cerealicole, Florovivaistiche, Vitivinicole nonché dell’Allevamento, dell’Ippicoltura, della Pesca e dell’Acquacoltura
Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 il Decreto (Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali) del 15 settembre 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19”.
Il decreto, in particolare, attua quanto disposto all’art. 222, co. 2 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Il provvedimento prevede un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
L’agevolazione è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Lo sgravio contributivo è rivolto alle attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1 del Decreto (MLPS) del 15 settembre 2020 sotto riportati.
01.11.xx – Coltivazione di cereali
01.50.xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista
01.28.xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 – Coltivazione di uva
01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30 – Riproduzione piante
01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 – Allevamento di suini
01.47.00 – Allevamento di pollame
01.49.10 – Allevamento di conigli
01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 – Bachicoltura
01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
01.49.30 – Apicoltura
03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
Per accedere all’agevolazione contributiva è necessario fare apposita domanda all’INPS. Nell’istanza le imprese dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr. n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.
In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, l’agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite. In caso di superamento del limite di spesa, l’INPS provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.
In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
Diversamente, in caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.