Nell’estate afosa giarrese, politicamente “rinfrescata” da quel buco di 9 milioni o 516 mila euro – ormai non si comprende chi smentisce chi – si registra l’iper attività di un consigliere comunale particolarmente incline a creare scompigli. Si tratta del capo gruppo di Articolo 4, Raffaele Musumeci che, in più circostanze, ha messo in difficoltà l’intero gruppo consiliare per via delle sue posizioni oltranziste, il più delle volte non concertate.
Orbene, secondo Musumeci, “ai sensi dell’art.30 del vigente Regolamento comunale, tale riferimento regolamentare, per la prima volta introdotto all’evidente scopo di considerare operativi i termini di cui al comma 3 del predetto art.30, è chiaramente del tutto improprio, tenuto conto del tenore della predetta norma che recita: “le proposte di deliberazioni che hanno per oggetto … omissis … debbono essere depositate e trasmesse a tutti i consiglieri almeno dieci giorni prima dell’adunanza”.
Secondo l’ex presidente del Consiglio Musumeci, “tali proposte non possono non riferirsi agli argomenti di cui al comma 1, ovvero a quelli iscritti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che deve essere allegato all’avvisi di convocazione dell’assise consiliare a termini dell’art.23 del Regolamento”.
Musumeci, a questo punto, affonda i colpi e accusa deliberatamente Longo di “non avere provveduto a diramare l’avviso di convocazione del Consiglio comunale con all’ordine del giorno gli argomenti di cui alle proposte citate in premessa.
Pertanto – osserva Raffaele Musumeci – nel considerare per tali motivi prive di rilevanza ed efficacia giuridica le comunicazioni, nonchè non propedeutiche ad attivare le conseguenti procedure regolamentari (commissioni e pareri) la invito, come già anticipato verbalmente, ad operare nel pieno rispetto cronologico delle norme regolamentari e l’osservanza dei termini in esse previste”.
Fin qui la piccata nota di Raffaele Musumeci che ha immediatamente provocato la risposta del presidente del Consiglio Longo, secondo cui “il termine di 10 giorni entro il quale le proposte di deliberazione del Consiglio comunale devono essere trasmesse ai consiglieri, sancito dall’art. 30 del regolamento del Consiglio, è un termine posto a garanzia della conoscibilità e della conoscenza che i consiglieri comunali devono avere degli atti sottoposti all’esame dell’assise consiliare, finalizzato a dare loro modo di approfondire e di studiare gli stessi di guisa da poter esprimere in maniera consapevole e motivato il proprio voto sulla proposta di turno. Non può negarsi che il termine in questione è da considerarsi quale ultimo, tanto è che in modo espresso il medesimo articolo antepone allo stesso la locuzione “almeno”.
A nulla rileva la mancata emanazione dell’ordine del giorno, giacchè nessun collegamento di scopo sussiste fra il disposto dell’art.25 e dell’art.30 del Regolamento del Consiglio comunale”. Longo ribadendo la correttezza della procedura attivata, peraltro analoga alle altre che nel tempo sono state correttamente eseguite nella predisposizione degli atti del Consiglio comunale, ha stigmatizzato l’accaduto rilevando che Raffaele Musumeci non rappresenti l’organo deputato ne adatto a sentenziare sull’efficacia giuridica della proposta inviata per posta certificata a tutti gli organi competenti, invitando, per il futuro, il capo gruppo di Art.4, “ad astenersi dal sollevare eccezioni inesistenti e giuridicamente non fondate”.
A questo punto, un interrogativo del cronista è d’obbligo a chiusura del pezzo: chi sono i veri autori di queste due argute e tecnicamente dettagliate lettere di Musumeci e Longo?