Randazzo, caso Don Vincenzo Calà: la replica dell'avvocato della parte lesa -
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Randazzo, caso Don Vincenzo Calà: la replica dell’avvocato della parte lesa

Randazzo, caso Don Vincenzo Calà: la replica dell’avvocato della parte lesa

In riferimento alla nostra intervista esclusiva all’avvocato del pool difensivo Agron Xhanaj di Vicenza, pubblicata il 14 luglio scorso, in cui il legale ipotizza un clamoroso errore giudiziario ai danni del sacerdote, non si è fatta attendere la replica dell’avvocato Sandro Costanzo Piccinino, legale dell’accusa nel processo che vede imputato Don Vincenzo Calà, ex arciprete della basilica di Santa Maria.

Per l’avv. Sandro Costanzo Piccinino, del Foro di Catania, “prima di parlare di colpa grave di magistrati o di non meglio precisati pregiudizi” si aspetti il deposito delle motivazioni da parte della Corte d’Appello. E sulla questione procedurale della busta non aperta durante il processo, lo stesso legale dichiara infondate le lamentele ritenendo “che siamo ben lontani dall’errore giudiziario o dal pregiudizio”. Di seguito la replica integrale dell’avv. Sandro Costanzo Piccinino

“Ho letto attentamente l’articolo del 14 luglio 2018 a firma del dott. Gaetano Scarpignato così rubricato: Randazzo, caso Don Vincenzo Calà: condanna ritenuta “ingiusta e frutto di un errore giudiziario” – scrive nella lettera inviata al nostro giornale l’avv. Sandro Costanzo Piccinino -.

Afferma il difensore del prelato che, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania sia frutto di un errore giudiziario, ravvisando addirittura nel comportamento posto in essere dal Pubblico Ministero e dal GUP (Giudice per l’udienza preliminare che ebbe a condannare l’imputato), colpa grave.

Premetto che in quasi 25 anni di professione non ho mai rilasciato dichiarazioni alla stampa, in quanto ritengo che i processi vadano celebrati nella loro sede naturale ovvero nelle aule di giustizia.

Questo non significa che le notizie non debbano essere riportate dalla stampa, anzi in alcuni casi ritengo quasi doveroso che gli organi di informazione riportino i fatti di cronaca, essendo il diritto di stampa sacrosanto e costituzionalmente garantito.

Ritornando al processo, ritengo “sconcertante” usando le medesime espressioni utilizzate dall’avv. Agron Xhanay, che lo stesso parli con tanta, mi si permetta il termine “leggerezza” di errore giudiziario, di “pregiudizio di essere nelle condizioni di prete denunciato”, di “giudizio scevro da condizionamenti ideologici in questo periodo di anticlericalismo dilagante” o ancor cosa più grave, che si muovano accuse di colpa grave del Pubblico Ministero inquirente e del Giudice di prime cure.

Capisco lo stato d’animo del collega che sperava in un epilogo diverso, ma credo che sarebbe opportuno, anzi doveroso da parte sua prima di parlare di colpa grave di magistrati o di non meglio precisati pregiudizi in danno del suo assistito, di aspettare pazientemente il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni da parte della Corte di Appello di Catania.

Aggiunge il detto legale che, la parte civile ha un interesse economico nel processo perché ha chiesto e ottenuto un risarcimento economico. Anche tale dichiarazione merita smentita. Sul punto preciso che, il Giudice di Primo grado ha liquidato in favore della parte civile una provvisionale di euro ventimila unitamente alle spese legali.

Orbene, se l’interesse della parte civile fosse stato di natura economica, la stessa, tramite il proprio legale, avrebbe certamente eseguito il capo della sentenza relativa alla provvisionale, cosa che ad oggi non è avvenuta e che molto probabilmente non avverrà mai, essendo state altre le motivazioni che hanno indotto l’allora minore a sporgere querela in danno del prelato.

Quanto alle famose prove allegate in primo grado (sms e video) e contenute nella famosa busta non aperta dal P.M. e dal Giudice di Primo grado, si impone una precisazione di natura procedurale tendente a dimostrarne l’assoluta infondatezza delle lamentele sul punto. E segnatamente, detta busta non era allegata ad una memoria difensiva come erroneamente riferito dall’avvocato del prelato, ma ad una denunzia-querela depositata in data 04/05/2010 da altro difensore del Calà, successivamente revocato in grado di appello.

Orbene, tale atto (non si è compreso nemmeno in appello come qualificarsi giuridicamente) non è stato preso in considerazione dal P.M. prima e dal giudicante dopo, in quanto depositato in assoluta violazione dell’art 333 e 337 c.p.p.

Volevo evitare tecnicismi giuridici, ma una precisazione di natura procedurale sul punto si impone, alfine di non fuorviare i lettori. Detta querela è 1) mancante della richiesta punitiva, cosi come imposto dal combinato disposto degli artt. 336 e 337 c.p.p., 2) depositata da un difensore non munito da procura speciale, 3) nonché sottoposta a condizione in assoluta violazione del codice di rito.

A riprova di quanto sopra detto si riporta integralmente la parte finale della denunzia/querela a firma del prelato “Chiedo, pertanto, alla S.V. di essere immediatamente sentito in ordine alle circostanze che ho riferito ed il presente Esposto/Denunzia intenderò trasformare in Denunzia/Querela per i reati che dovessero emergere, qualora dovessi essere posto a conoscenza di specifiche accuse infondate in mio danno. Qualunque altro commento sul punto sarebbe certamente superfluo e offensivo anche per i lettori privi di competenze giuridiche.

In ultimo, ma non per minore importanza, mi duole leggere da un collega dichiarazioni del tipo “giustizia con la g minuscola” o “malvagità che invece spesso cova in persone che si nutrono di male” frasi che lasciano intendere, anzi per riportare proprio le parole del collega, che il suo assistito sia stato oggetto si errore giudiziario o di una congiura ordita in suo danno da questa famiglia di malvagi!

Dovere di verità impone di rendere edotto il lettore che la difesa del prelato in primo grado ebbe a produrre ben sette testimoni a discolpa, escussi ai sensi dell’art. 391 bis, ter c.p.p. ovvero con le indagini difensive, proprio dall’allora difensore successivamente revocato.

Orbene, il giudice di prime cure sul punto a pag. 12 della sentenza di condanna così statuisce “le dichiarazioni dei testi sentiti dalla difesa, soggetti inseriti nella medesima comunità parrocchiale, i quali, certamente privi di conoscenze dirette, confortavano la tesi difensiva del complotto della famiglia Cullurà a danni del prete, fornendo tuttavia dello stesso giustificazioni assolutamente risibili… la lettura di tali dichiarazioni non può prescindere ancora una volta dal contesto nel quale i soggetti che le hanno reso operano e dalla personalità manipolatrice dell’imputato che non ha mai esitato ad abusare della funzione di parroco esercitata condizionando, per il proprio interesse, gli appartenenti alla comunità”. (Sentenza 629/2014 del 01.07.2014 GUP Tribunale di Catania).

Ritengo che siamo ben lontani dall’errore giudiziario o dal pregiudizio in danno del prete così come sostenuto dal collega, difensore del prelato!!!

Concludo – scrive nella sua lettera l’avv. Sandro Costanzo Piccinino – riponendo ancora una volta la mia fiducia nella giustizia, senza alcun distinguo tra “giustizia con la g minuscola o maiuscola”, fiducia che mi si impone per il dovuto rispetto che il sottoscritto nutre da quasi 25 anni per la toga che indossa ivi compresa quella riposta sulle spalle dei Magistrati”.

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