Aiazzone: mobili mai consegnati, la finanziaria non può pretendere le rate. Importante sentenza della Corte di Appello di Catania -
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Aiazzone: mobili mai consegnati, la finanziaria non può pretendere le rate. Importante sentenza della Corte di Appello di Catania

Aiazzone: mobili mai consegnati, la finanziaria non può pretendere le rate. Importante sentenza della Corte di Appello di Catania

La finanziaria continuava a pretendere il pagamento anche se i mobili non erano mai stati consegnati: “Venditore e finanziaria intrinsecamente legati”

Confconsumatori ha ottenuto un’autorevole pronuncia della Corte di Appello di Catania sulla risoluzione contestuale di un contratto di vendita (di mobili) e finanziamento collegato (o mutuo di scopo).

IL CASO Nel 2002 un consumatore aveva acquistato dalla società Aiazzone l’arredamento di una camera da letto in vista del matrimonio della figlia per il prezzo di 4.500 €, stipulando, contestualmente e su proposta dello stesso venditore, un contratto di finanziamento per poter versare l’importo a rate alla finanziaria. I mobili acquistati, però, non erano mai stati consegnati e, nel frattempo la finanziaria continuava a pretendere il pagamento delle rate avendo già versato il totale al venditore, il quale, come è noto, aveva chiuso tutti gli stabilimenti in Italia e trasferito la sede in Israele.

L’ITER GIUDIZIARIO In primo grado il Tribunale di Catania aveva dato parzialmente ragione al consumatore, condannando la inadempiente Aiazzone a restituire il prezzo, ma ritenendo comunque l’acquirente vincolato nei confronti della finanziaria, cui dovevano pure pagarsi le spese processuali.

Il consumatore aveva proposto appello invocando i principi frattanto sanciti dalla Corte di Giustizia Europea la quale si era autorevolmente espressa in favore del consumatore riconoscendo in questi casi il diritto di procedere contro il finanziatore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore del bene o del servizio (ovviamente quando l’importo finanziato viene erogato direttamente al venditore) al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito.

Nei giorni scorsi, la Corte di Appello di Catania, ha fatto proprio il suddetto principio, nel frattempo confermato in Italia anche dalla Corte di Cassazione ritenendo “indubbia l’interdipendenza tra il predetto contratto e quello di compravendita […] non può che costituire la causa dell’intera operazione, tanto vero che Aiazzone S.p.A. è direttamente intervenuta nella stesura del contratto …”.

IL PRINCIPIO FISSATO IN APPELLO Il contratto di vendita e quello di finanziamento sono intrinsecamente collegati e danno luogo ad un unico rapporto (stanno e cadono insieme). Se il venditore e il finanziatore vanno “a braccetto” quando vengono proposti allettanti acquisti in comode rate, devono sopportare insieme anche le conseguenze quando qualcosa va storto. Il che riguarda anche quando il bene venduto presenta dei vizi o difformità. L’applicazione dei suddetti principi, oltre al profilo economico, tutela il consumatore per quanto riguarda l’iscrizione negli elenchi dei cattivi pagatori o nei confronti dei famigerati “recupero crediti”.

«Si vanno consolidando, mediante il riconoscimento di importanti pronunce come quella della Corte di Appello di Catania, le tutele in favore dei consumatori, in una materia cioè giuridicamente di recente formazione – hanno dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, che ha difeso il consumatore catanese, e l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia – Questi importanti precedenti sono di conforto e di enorme soddisfazione perché mettono dei punti fermi e fanno ben sperare per il futuro».

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