Prepotenza e formalismi: compagnia aerea condannata -
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Prepotenza e formalismi: compagnia aerea condannata

Prepotenza e formalismi: compagnia aerea condannata

Residente in Italia ma bloccata a Buenos Aires perché di origini paraguayane: costretta ad acquistare un biglietto inutile e a perdere la coincidenza

Ancora una vittoria di Confconsumatori Sicilia in un caso di prepotenza da parte di una compagnia aerea europea condannata dal Giudice di Pace di Caltagirone.

Una famiglia di Grammichele aveva acquistato i biglietti per un viaggio da Roma a Buenos Aires andata e ritorno, via Madrid, e i biglietti Catania-Roma per prendere il volo internazionale. Al momento del rientro (l’andata si era svolta senza problemi), al check-in nell’aeroporto di Buenos Aires un presunto intoppo “burocratico” fermava la moglie e madre, di cittadinanza paraguayana, ma residente in Italia da moltissimi anni essendo coniugata con un cittadino italiano, alla quale in un primo tempo veniva negato l’imbarco.

Secondo quanto riferito dal personale della compagnia, essendo in possesso di passaporto extracomunitario (paraguayano), essa non poteva entrare in Europa se non avesse avuto anche un biglietto di ritorno in Argentina. E ciò nonostante fosse in possesso di regolare titolo di viaggio, ed anzi era certo che proveniva già dall’Italia.

Posto che sul momento, nonostante le ovvie rimostranze, non si veniva a capo di nulla, la signora, pur di tornare a casa, acquistava un biglietto di ritorno in Argentina dell’importo di USD 1372,67, pari ad € 1.216,96, che ovviamente, poi, non veniva utilizzato.

I problemi, tuttavia, non erano finiti. Infatti, la stessa Compagnia aerea, omettendo ogni doverosa informazione, aveva pure cancellato il volo previsto da Madrid a Roma, sostituendolo con una altro partito oltre due ore dopo, causando la perdita della coincidenza per Catania.

I viaggiatori sono stati costretti a trascorrere l’intera notte in aeroporto a Roma, al freddo (la disavventura si è verificata in gennaio) e senza nessuna assistenza né informazione.

Il mattino successivo hanno preso il treno per rientrare a Catania, non avendo più la disponibilità economica per acquistare altri biglietti aerei, a causa della spesa non prevista per l’acquisto di quel biglietto ulteriore preteso dalla Compagnia aerea.

Il Giudice di Pace di Caltagirone, avv. Susanna Lodato, ha innanzitutto ritenuto del tutto arbitrario il comportamento della Compagnia aerea che aveva negato l’imbarco alla signora, senza neanche consultare l’Autorità di frontiera. Inoltre, in merito alla riprogrammazione del volo da Madrid a Roma, ha ritenuto la violazione del Regolamento Comunitario n. 261/2004 che dispone precisi doveri di informazione e assistenza in capo ai vettori aerei comunitari.

La sentenza ha imposto alla Compagnia il rimborso integrale dell’inutile acquisto dell’ulteriore biglietto per la signora, e la condanna in favore di tutti i passeggeri della compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo e del risarcimento dei danni non patrimoniali e esistenziali per gli ovvi disagi causati.

«Ancora una vittoria in materia di trasporto, e di trasporto aereo in particolare, – hanno dichiarato gli avvocati Carmelo Calì presidente di Confconsumatori Sicilia, e Maurizio Mariani che ha assistito giudiziariamente i viaggiatori – dove l’agguerrita concorrenza commerciale tra Compagnie induce quest’ultime a comportamenti che, oltre a non tener conto delle chiare regole scritte come la Convenzione di Montreal e i Regolamenti Comunitari, calpestano i diritti propri degli utenti».

 

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